Deposito Legale

La Legge n. 106/2004 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” e il suo Regolamento attuativo (DPR n. 252/2006) hanno come obiettivo la fruizione pubblica e la conservazione della memoria di quanto pubblicato o diffuso in Italia e destinato all’uso pubblico.

Oggetto di deposito sono i documenti “fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap” (art. 1 della legge 106/2004).
La nuova normativa prevede la costituzione di un archivio nazionale della produzione editoriale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma e di un archivio regionale  che documenti più specificamente la produzione editoriale del territorio.

Per la costituzione dell’Archivio regionale della produzione editoriale, così come previsto dalla nuova normativa sul deposito legale, la Regione del Veneto ha scelto di mantenere la copia dei documenti a stampa nelle province competenti per territorio, individuando invece per ciascuno dei materiali speciali (grafica d’arte, audiovisivi, documenti su supporto informatico) l’istituto più idoneo a conservarli e valorizzarli.


Documenti soggetti a deposito legale

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato.

Gli editori, o comunque il responsabile della pubblicazione, a cui la nuova normativa impone l'onere del deposito legale, dovranno quindi inviare:

  • documenti stampati (libri - compresi libro gioco -, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa);
  • documenti di grafica d'arte e dei video d'artista (grafica d’arte, video d’artista, microforme); 
  • documenti fotografici;
  • documenti sonori e video;
  • film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
  • soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28;
  • documenti diffusi su supporto informatico (CD-ROM e DVD-ROM);

La Regione del Veneto ha allestito un apposito sito web dove sono contenute tutte le informazioni necessarie relativamente a:


Documenti da consegnare al Consorzio "Biblioteche Padovane Associate"

Se sei un responsabile di pubblicazioni CON SEDE LEGALE IN UNA DELLE PROVINCE DEL VENETO

  • 1 copia dei documenti prodotti su supporto informatico (CD-ROM e DVD-ROM)
  • 1 copia dei documenti sonori e video
  • 1 copia dei soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche


Modalità di consegna

I documenti vanno consegnati al Consorzio Biblioteche Padovane Associate direttamente o inviati con ogni altro mezzo entro 60 gg. dalla loro pubblicazione (vedi art. 7 - DPR 252/2006).
Sui documenti inviati va apposta la scritta: "esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106" (vedi art. 10 - DPR 252/2006).
I documenti vanno racchiusi in plichi che devono recare all'esterno la dicitura: "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106" e il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio o sede legale (vedi art. 10 - DPR 252/2006).

I documenti vanno inviati al seguente indirizzo: 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate
Via G. Matteotti, 71
35031 Abano Terme (PD)


Moduli di consegna

I documenti devono essere accompagnati da un elenco in duplice copia. Il Consorzio, dopo aver accertato il contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, anche a mezzo fax., opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato.

Per l'invio possono essere utilizzati i modelli predisposti dalla Regione del Veneto.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al responsabile dell'Ufficio per il Deposito Legale dott. Daniele Ronzoni (daniele.ronzoni@bpa.pd.it)


Link in evidenza

  • Legge 15 aprile 2004 n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;
  • DPR 3 maggio 2006 n. 252 “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;
  • DGR n. 1437 del 22 maggio 2007 "Archivio regionale della produzione editoriale: individuazione degli istituti veneti depositari";
  • DM del 28 dicembre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali."Individuazione degli istituti depositari in tutta l'Italia".
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