Provvedimenti organi indirizzo-politico

 

Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 22.05.2016

Articolo 23
"Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distite partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) soppressa; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis»; c) soppressa; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2. comma abrogato.

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